IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto   il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ed  in
particolare  gli articoli 6, 35 e 36 che disciplinano rispettivamente
le  dotazioni  organiche,  le modalita' di reclutamento del personale
delle pubbliche amministrazioni e le forme contrattuali flessibili di
assunzione e impiego del personale;
  Visto  l'art.  34,  comma  18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria 2003) che prevede che le procedure di conversione
in  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  dei  contratti  di
formazione e lavoro, scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno
2003,  sono  sospese  sino  al  31  dicembre 2003 e che i rapporti in
essere   instaurati   con  il  personale  interessato  alla  predetta
conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003;
  Visto  l'art.  3,  comma  63,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(legge  finanziaria 2004) che dispone che le procedure di conversione
in  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  dei  contratti  di
formazione  e  lavoro  di  cui  all'art. 34, comma 18, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  possono  essere  effettuate unicamente nel
rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dai commi da 53
a 71, dell'art. 3 della stessa legge, per l'assunzione di personale a
tempo  indeterminato  e  che  i  rapporti in essere instaurati con il
personale   interessato   alla  predetta  conversione  sono  comunque
prorogati al 31 dicembre 2004;
  Visto  l'art.  1,  comma  121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge   finanziaria   2005)  che  stabilisce  che  le  procedure  di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti
di  formazione  e  lavoro di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  possono  essere  effettuate unicamente nel
rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa
vigente  per  l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i
rapporti  in  essere  instaurati  con  il  personale interessato alla
predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005;
  Visto  l'art.  1,  comma  243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria 2006) che prevede che le procedure di conversione
in  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  dei  contratti  di
formazione  e  lavoro,  di  cui all'art. 1, comma 121, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  possono  essere  effettuate unicamente nel
rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa
vigente  per  l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i
rapporti  in  essere  instaurati  con  il  personale interessato alla
predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006;
  Visto  l'art.  1,  comma  528, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge   finanziaria   2007)  che  stabilisce  che  le  procedure  di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti
di  formazione  e  lavoro, prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del
30  settembre  2006,  possono  essere  attuate,  nei limiti dei posti
disponibili in organico, a decorrere dal 1° gennaio 2007;
  Visto  l'art.  3,  comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
(legge finanziaria 2008) che stabilisce che i contratti di formazione
e  lavoro di cui al predetto comma 528 dell'art. 1 della legge n. 244
del  2007, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al
31 dicembre 2008;
  Visto  l'art.  1,  comma  536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007)  che  prevede  che le assunzioni di cui al
comma  528 della medesima legge sono autorizzate secondo le modalita'
di  cui  all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165   e   successive   modificazioni,   previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate;
  Vista  la  nota  circolare  n. 6 del 29 marzo 2007, con la quale il
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in accordo con il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  ha  fornito alle amministrazioni interessate
indicazioni  circa  le  modalita'  da  seguire per la predisposizione
delle  richieste  di autorizzazione alla conversione dei contratti di
formazione  e lavoro, di cui al citato art. 1, comma 528, della legge
n. 296/2006;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112 convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, della legge del 6 agosto 2008,
n.  133,  ed in particolare l'art. 74, comma 5, che prevede anche per
gli enti pubblici non economici che le dotazioni organiche sono, fino
all'emanazione   dei   provvedimenti   di   riduzione  degli  assetti
organizzativi   precisati   al   comma   1   dello  stesso  art.  74,
provvisoriamente  individuate  in  misura  pari ai posti coperti alla
data  del  30  settembre  2008,  salvo  le procedure concorsuali e di
mobilita' gia' avviate al 25 giugno 2008;
  Considerato  che  le  procedure  di  conversione  dei  contratti di
formazione e lavoro sono state previste dal citato art. 1, comma 528,
della  legge  n.  296  del  2006  e  sono  assimilabili  a  procedure
concorsuali  avviate  e  pertanto ricomprese nella dotazione organica
provvisoria;
  Vista  la nota n. 60104, del 6 agosto 2008, con la quale l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
ha  chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro
a  tempo  indeterminato  di  n.  575  unita' di personale assunte con
contratto di formazione e lavoro nell'area B - posizione economica B2
-  dando  assicurazione  che  la  prevista  riduzione delle dotazioni
organiche,  in attuazione del citato art. 74 del decreto-legge n. 112
del  2008,  terra'  conto della conversione dei suddetti contratti di
formazione  e  lavoro  e  che  in  ogni  caso  il fabbisogno presunto
definitivo  non  essendo  inferiore a n. 1800 unita' non determinera'
posizioni soprannumerarie;
  Ritenuto  di  autorizzare  l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla conversione in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato nell'area B - posizione economica B2,
ai  sensi dell'art. 1, commi 528 e 536, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (legge  finanziaria  2007), n. 575 contratti di formazione e
lavoro relativi al personale in possesso dei requisiti attitudinali e
professionali  richiesti  in  relazione  alle  posizioni di lavoro da
ricoprire,   fermo   restando   il   divieto   di   creare  posizioni
soprannumerarie anche temporanee nell'ambito dei contingenti relativi
alle  singole  posizioni  economiche  come  previsto  dall'art. 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art. 74, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008
che  prevede  per le amministrazioni che non abbiano adempiuto, entro
il   30  novembre  2008,  alle  misure  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi  e  delle  dotazioni  organiche  disposte  dallo stesso
articolo  e'  fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi dell'art. 1, commi 528 e 536, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007),  l'Istituto nazionale per
l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul  lavoro  (INAIL)  e'
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
nella area B - posizione economica B2, n. 575 contratti di formazione
e lavoro relativi al personale in possesso dei requisiti attitudinali
e  professionali  richiesti  in relazione alle posizioni di lavoro da
ricoprire,  con  decorrenza dalla data di sottoscrizione dei relativi
contratti  individuali  di  lavoro.  Le  assunzioni  potranno  essere
effettuate  nel  rispetto  delle  disponibilita'  di  organico, fermo
restando   il  divieto  di  creare  posizioni  soprannumerarie  anche
temporanee   nell'ambito   dei   contingenti  relativi  alle  singole
posizioni  economiche  ed  il  divieto  di procedere ad assunzioni di
personale  a  qualsiasi  titolo  e con qualsiasi contratto in caso di
mancata  attuazione,  entro  il  30  novembre  2008,  delle misure di
riduzione  degli  assetti  organizzativi  e delle dotazioni organiche
disposte dall'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.
  2.  La  predetta  amministrazione  e' altresi' tenuta a trasmettere
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il numero
dei contratti di formazione e lavoro convertiti in rapporti di lavoro
a  tempo  indeterminato  con indicazione della spesa per l'anno 2008,
nonche' della spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
  3.  L'onere  delle  conversioni  in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  dei  contratti  di  formazione e lavoro del suindicato
personale resta a carico del bilancio dell'INAIL.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 27 ottobre 2008
       p. Il Presidente            r; del Consiglio dei Ministri
                                            Il Ministro
                      per la pubblica amministrazione e l'innovazione
                                            Brunetta
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008
Ministeri   istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
   registro n. 13, foglio n. 24